Art. 2
In vigore dal 27 nov 1990
1 . Il contratto per l'ammasso privato di carni bovine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette " contraenti ", le quali :
_ esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in un registro pubblico da stabilirsi dagli Stati membri
e
_ dispongano per l'ammasso, di impianti adeguati, nella Comunità .
2 . L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 1208/81 del Consiglio ( 1 ) e identificate conformemente all', paragrafo 3, lettera d ) del regolamento ( CEE ) n . 859/89 della Commissione ( 2 ).
3 . Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carni fresche di qualità sana, leale e mercantile prodotte conformemente all', paragrafo 1, punto A, lettere da a ) ad e ) della direttiva 64/433/CEE e ottenute da animali allevati almeno dagli ultimi tre mesi nella Comunità e macellati non più di dieci giorni prima della data del conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 3 .
4 . Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria . I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall' del regolamento ( CEE ) n . 737/90 . Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario . In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .
5 . Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori ad un minimo da stabilire per ogni prodotto .
6 . I prodotti devono essere conferiti all'ammasso allo stato fresco e conservati allo stato congelato .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3445:oj#art-2