Art. 8

Art. 8

In vigore dal 27 nov 1990
Il tasso di conversione da applicare agli importi dell'aiuto e delle cauzioni è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della conclusione del contratto, qualora l'importo dell'aiuto sia stabilito forfettariamente in anticipo, oppure il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quando l'aiuto sia concesso mediante gara .
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