Art. 12
1 . Qualora l'aiuto è concesso mediante gara :
In vigore dal 27 nov 1990
a ) la Commissione annuncia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'apertura di una procedura di gara precisando in particolare, i prodotti da ammassare, la data e l'ora limite per la presentazione delle offerte, nonché il quantitativo minimo che può essere oggetto di un'offerta;
b ) l'offerta va presentata in ecu al competente ente d'intervento in conformità dell', paragrafi 1 e 2;
c ) lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico . Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto;
d ) le offerte presentate devono pervenire alla Commissione in forma anonima, tramite gli Stati membri entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle stesse, previsto dal bando di gara;
e ) in assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui alla lettera d );
f ) in base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75, la Commissione decide di stabilire un importo massimo dell'aiuto, tenendo conto in particolare del disposto dell', paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2763/75, ovvero decide di non dare seguito alla gara;
g ) qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto, vengono accettate le offerte inferiori o pari a detto importo .
2 . L'ente d'intervento competente comunica a tutti gli offerenti con lettera raccomandata, mediante telex o telefax o dietro ricevuta di ritorno, il risultato della loro partecipazione alla gara entro i cinque giorni lavorativi che seguono il giorno di notifica agli Stati membri della decisione della Commissione .
In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione dell'ente d'intervento all'offerente, di cui al primo comma . L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all', lettera c ).
TITOLO III
CONTROLLI E SANZIONI
Storico versioni
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