Art. 11
Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente :
In vigore dal 27 nov 1990
a ) la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell', paragrafi 1 e 2;
b ) l'ente d'intervento competente deve comunicare ad ogni richiedente, a mezzo lettera raccomandata, mediante telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, la decisione alla proposta contrattuale entro i cinque giorni lavorativi che seguono la data di presentazione della proposta all'ente stesso .
In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b ). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all', paragrafo 3, lettera c ).
Storico versioni
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