Art. 10

Art. 10

In vigore dal 27 nov 1990
Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta . Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore ed i provvedimenti decisi al riguardo . TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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