Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 1990
A decorrere dal 1o dicembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Argentina : 1.2.3Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0520 4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90 Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 _ Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati ( 2,6 m2 ) _ _ altre _ _ _ altrimenti preparati _ altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia // // //
Storico versioni

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