Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento ( CEE ) n . 2423/88, l' del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990 . Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
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