Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 1990
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b ) del regolamento ( CEE ) n . 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione .
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