Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 nov 1990
I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1990 . I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina del codice NC 0204, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1990 .
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