Art. 2
In vigore dal 26 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990 .
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 84 del 27 . 3 . 1987, pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 132 del 23 . 5 . 1990, pag . 19 .
( 3 ) GU n . L 346 del 15 . 12 . 1988, pag . 7 .
( 4 ) GU n . L 205 del 3 . 8 . 1985, pag . 5 .
( 5 ) GU n . L 364 del 14 . 12 . 1989, pag . 54 .
( 6 ) GU n . L 178 del 24 . 6 . 1989, pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3391:oj#art-2