Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 1990
In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 714/89, l'Italia è autorizzata a versare il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 entro il 28 febbraio 1991 relativamente alle domande presentate per il 1989.
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