Art. 1 · 1. Si procede alla vendita di circa

Art. 1

1. Si procede alla vendita di circa

In vigore dal 23 nov 1990
- 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1990; - 5 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1990. Le carni sono destinate ad essere esportate nei paesi terzi, escluse le destinazioni di cui al punto 02 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3133/90 della Commissione (11). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (12). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 2. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 novembre 1990. 4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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