Art. 2
In vigore dal 15 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. RUBBI
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 20. 7. 1990, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3307:oj#art-2