Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 nov 1990
Le domande di trasferimento sono depositate presso le autorità competenti entro il 15 aprile. Le autorità competenti rispondono alle domande e trasmettono le autorizzazioni dell'acquisizione mediante trasferimento entro il 1o settembre. Tuttavia, per la campagna 1990/1991, le date in questione sono costituite rispettivamente dal 1o gennaio 1991 e dal 1o marzo 1991.
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