Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 nov 1990
1. Il trasferimento è oggetto di autorizzazione ufficiale preliminare, valida soltanto per una determinata parcella di destinazione e per una determinata varietà. 2. Gli Stati membri designano le autorità compententi per registrare a livello centrale il trasferimento, in virtù del quale il cedente perde il diritto di reimpianto. Il trasferimento è strascritto nello schedario vitivinicolo affinché questo sia aggiornato. La registrazione deve consentire di effettuare la verifica di cui all' paragrafo 1 anche quando lo schedario vitivinicolo non sia ancora operante. 3. In seguito al trasferimento, le autorità competenti rilasciano al cessionario un documento recante i seguenti elementi: - gli estremi del cedente, della sua azienda e della parcella che è all'origine del diritto, secondo le modalità dello schedario vitivinicolo o, qualora quest'ultimo non sia stato ancora istituito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; - gli estremi del cessionario, della sua azienda e della parcella di destinazione, secondo le stesse modalità, nonché della varietà e della categoria di superficie, in base alle condizioni di autorizzazione di cui all', paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87; - le date di estirpazione e di scadenza della validità del diritto. 4. Dopo il trasferimento, il diritto può essere esercitato sino alla fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, entro il termine di validità del diritto stesso.
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