Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 1990
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei trasferimenti, effettuati fra aziende viticole, di diritti di reimpianto di superfici viticole verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, di uve da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, contemplati all', paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: - « cedente » la persona che offre diritti di reimpianto; - « richiedente » la persona che desidera acquisire tali diritti; - « cessionario » il richiedente autorizzato ad effettuare l'operazione d'acquisto dei diritti mediante trasferimento; - « diritti in portafoglio » i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione oppure i diritti di nuovo impianto immediatamente utilizzabili dal coltivatore; - « zona di potenzialità varietali » l'unità ambientale naturale, caratterizzata da fattori geomorfologici, pedologici e climatici, che forma oggetto di una classificazione di idoneità varietale. TITOLO I Norme generali
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