Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2430/90 è così modificato:
In vigore dal 14 nov 1990
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1990/1991, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato in 511 ecu per ettaro di superficie specializzata e sulla quale è stata effettuata la raccolta.
All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:
- 1 000 kg di uve secche sultanine;
- 750 kg di uve secche di Corinto;
- 200 kg di uve secche delle varietà Moscatels,
non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.
Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la resa minima è fissata a 500 kg per le uve sultanine e a 375 kg per le uve di Corinto.
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima. »
2. È aggiunto l'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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