Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:
In vigore dal 12 nov 1990
All', paragrafo 2, lettera c) e all', paragrafo 2, lettera c), il quantitativo « 45 000 t » è sostituito da « 50 000 t ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3264:oj#art-1