Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:

In vigore dal 12 nov 1990
All', paragrafo 2, lettera c) e all', paragrafo 2, lettera c), il quantitativo « 45 000 t » è sostituito da « 50 000 t ».
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