Art. 2
In vigore dal 9 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
(5) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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