Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 3. (4) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 30.
Storico versioni

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