Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1990
1. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione (1), la domanda di titolo d'importazione è ammissibile solo se accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione unica di 5 ECU/100 kg. 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente per i quantitativi relativamente ai quali l'interessato è in grado di comprovare che i prodotti sono stati utilizzati secondo la destinazione di cui all', paragrafo 1.
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