Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 nov 1990
1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui all', paragrafo 1, sotto i numeri d'ordine 09.0015 e 09.0017, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare a detti contingenti tariffari le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale figurante nella nomenclatura combinata, seconda parte, capitolo 48, nota complementare 1 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90. 2. A decorrere dal 30 novembre 1991, i residui dei volumi contingentali indicati all', paragrafo 1, per la carta da giornale che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1991 o che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1991, possono coprire le importazioni dei prodotti in questione se provengono dal Canada o da un altro paese terzo.
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