Art. 1
In vigore dal 8 nov 1990
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1990.
La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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