Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 nov 1990
1. Il polivinilpolipirrolidone, il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera p) e paragrafo 3, lettera y) del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato I del presente regolamento. 2. I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera q) e paragrafo 3, lettera z) del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
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