Art. 1
Nell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è inserito il comma che segue:
In vigore dal 7 nov 1990
« Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1677/85 non si applica se produce effetti esclusivamente nel settore delle carni suine e comporta un aumento degli importi compensativi monetari. »
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