Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3773/89 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 6 nov 1990
« 5. Per quanto concerne i prodotti elaborati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca da operatori tuttora stabiliti in tale territorio:
- il paragrafo 1 si applica ai prodotti elaborati prima del 3 ottobre 1990;
- il paragrafo 2 si applica ai prodotti la cui elaborazione è iniziata prima del 3 aprile 1991 e si concluderà prima del 3 ottobre 1991 conformemente alle disposizioni vigenti anteriormente al 3 ottobre 1990. »
Storico versioni
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