Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l' del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, salvo provvedimenti definitivi del Consiglio prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.
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