Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 nov 1990
1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza statistica ed a quantità di riferimento annue. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato. 2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica. Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma.
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