Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2458/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2458/87 è modificato come segue:

In vigore dal 31 ott 1990
1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 1. Prima di rilasciare l'autorizzazione l'autorità doganale controlla se siano state soddisfatte le condizioni necessarie per la concessione del regime, segnatamente quelle di carattere economico. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base, l'autorità doganale accerta la possibilità di stabilire che i prodotti compensatori siano stati ottenuti dalle merci di esportazione temporanea ricorrendo, in particolare, secondo il caso: a) alla menzione dei numeri di fabbricazione o alla descrizione dei contrassegni specifici; b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzoni o altri singoli contrassegni; c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche; d) ad analisi; e) all'esame di documenti giustificativi relativi all'operazione prevista (ad esempio: contratti, corrispondenza, futture) da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di esportazione temporanea. L'autorità doganale può anche utilizzare la scheda d'informazioni per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate, come previsto dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963, di cui all'allegato II. 3. Quando il regime venga richiesto per effettuare la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto, ricorrendo o meno al sistema degli scambi standard, l'autorità doganale accerta che le merci di esportazione temporanea possano essere riparate. Se l'autorità doganale stima che tale condizione è assente nega l'autorizzazione. 4. Quando venga richiesta l'applicazione del sistema degli scambi standard, l'autorità doganale si avvale, in particolare, degli strumenti di controllo di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) o e). In quest'ultimo caso, dai documenti giustificativi dovrà risultare in modo univoco che la riparazione prevista sarà eseguita mediante un prodotto di sostituzione avente i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base. 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, l'autorità doganale si accerta in particolare che il beneficio del regime da realizzare per mezzo della sostituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di base non sia accordato per migliorare le capacità tecniche delle merci. A tale scopo essa procede alla verifica: - dei contratti e degli altri documenti giustificativi relativi alla riparazione, e - dei contratti di vendita o di leasing e/o delle fatture relative alla merce di esportazione temporanea o alla merce in cui è incorporata la merce di esportazione temporanea e, in particolare, delle condizioni ivi stabilite. 6. Tutte le copie dei documenti esaminati conformemente ai paragrafi da 1 a 5 sono conservate per almeno tre anni dalla fine dell'anno di rilascio dell'autorizzazione. 7. Quando non è possibile stabilire che i prodotti compensatori saranno ottenuti dalle merci d'esportazione temporanea e venga richiesta all'autorità doganale una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base, detta autorità trasmette la domanda alla Commissione che decide, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio (*), se ed a quali condizioni possa essere rilasciata un'autorizzazione. (*) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. » 2. È aggiunto il seguente articolo 25 bis: « Articolo 25 bis 1. Quando, nel quadro di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda la riparazione, l'autorità doganale, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, sia in grado di stabilire l'importo approssimativo dei dazi da pagare ai sensi delle norme sull'esenzione parziale dei dazi all'importazione, potrà fissare un'aliquota di imposizione media, valida per tutte le operazioni di perfezionamento da effettuare in forza di tale autorizzazione (globalizzazione dell'appuramento), nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento passivo. 2. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è determinata, per ciascun periodo di sei mesi al massimo, sulla base: - di una valutazione approssimativa anticipata dell'importo da pagare per questo stesso periodo, oppure - dell'esigenza acquisita in relazione all'importo pagato durante un precedente periodo di pari durata. Tale aliquota è congruamente maggiorata per evitare che l'importo considerato dei dazi all'importazione sia inferiore all'importo dovuto. 3. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è applicata in via provvisoria alle spese di perfezionamento relative ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante un periodo di riferimento di durata identica a quella presa in considerazione ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, senza che sia necessario calcolare l'importo esatto dei dazi all'importazione dovuti, all'atto di ciascuna immissione in libera pratica. 4. L'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'applicazione del presente articolo va contabilizzato nei limiti e nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio (**). 5. Al termine di ciascun periodo di riferimento, l'autorità doganale procede all'appuramento globale del regime ed effettua il calcolo definitivo secondo le norme sull'esenzione parziale dai diritti all'importazione. 6. Quando dal calcolo definitivo risulti che si è preso in considerazione un importo di dazi all'importazione troppo elevato oppure che detto importo è inferiore a quello dovuto malgrado la maggiorazione ex paragrafo 2, si procede a regolarizzazione. 7. Nel caso di traffico triangolare, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 si applicano solo qualora siano osservate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio (***). (**) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1. (***) GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 1. »
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