Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 31 ott 1990
- 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990;
- 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11).
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 novembre 1990.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
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