Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 1990
I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, fissati negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1925/90, sono modificati, per l'anno 1990, come indicato in allegato.
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