Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 32. ALLEGATO Quantità addizionali per la Repubblica federale di Germania per il 1990 [le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)] Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Quantità addizionali per la Germania 3 ottobre - 31 dicembre 1990 1 Filati di cotone Iugoslavia tonnellate 90 2 Tessuti di cotone Iugoslavia tonnellate 94 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Iugoslavia tonnellate 33 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Iugoslavia tonnellate 27 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Iugoslavia 1 000 pezzi 129 5 Maglie Iugoslavia 1 000 pezzi 62 6 Pantaloni tessuti Iugoslavia 1 000 pezzi 69 7 Bluse Iugoslavia 1 000 pezzi 48 8 Camicie, escluse quelle a maglia Iugoslavia 1 000 pezzi 73 9 Tessuti ricci e biancheria da toletta Iugoslavia tonnellate 37 15 Cappotti per donna escusi quelli a maglia Iugoslavia 1 000 pezzi 59 16 Vestiti e insiemi Iugoslavia 1 000 pezzi 37 67 Accessori di abbigliamento Iugoslavia tonnellate 39 (1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 669/88 del Consiglio (GU n. L 73 del 18. 3. 1988, pag. 47).
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