Art. 2
In vigore dal 24 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 18.
ALLEGATO Quantità addizionali per la Repubblica federale di Germania per il 1990
[le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)]
Categoria Designazione delle merci
Paesi terzi Unità Quantità addizionali per
la Germania
3 ottobre -
31 dicembre 1990 2 Tessuti di cotone Taiwan Tonnellate 30 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Taiwan Tonnellate 11 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Taiwan Tonnellate 9 3 a) di cui non greggi né imbianchiti Taiwan Tonnellate 3 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Taiwan 1 000
pezzi 41 5 Maglie Taiwan 1 000
pezzi 20 6 Pantaloni tessuti Taiwan 1 000
pezzi 22 7 Bluse Taiwan 1 000
pezzi 15 12 Calze Taiwan 1 000
paia 201 21 Eskimo, giacche a vento, giubbotti Taiwan 1 000
pezzi 33 27 Gonne, gonne-pantaloni Taiwan 1 000
pezzi 30 28 Pantaloni a maglia Taiwan 1 000
pezzi 18 68 Indumenti per bambini piccoli (bébés) Taiwan Tonnellate 10 77 Tute da sci Taiwan Tonnellate 2 35 Tessuti di fibre sintetiche continue Taiwan Tonnellate 64 37 Tessuti di fibre artificiali in fiocco Taiwan Tonnellate 70 74 Abiti a giacca, completi e insiemi Taiwan 1 000
pezzi 24 91 Tende Taiwan Tonnellate 16 97 Reti Taiwan Tonnellate 6
(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1653/88 del Consiglio (GU n. L 153 del 18. 6. 1988, pag. 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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