Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 18. ALLEGATO Quantità addizionali per la Repubblica federale di Germania per il 1990 [le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)] Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Quantità addizionali per la Germania 3 ottobre - 31 dicembre 1990 2 Tessuti di cotone Taiwan Tonnellate 30 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Taiwan Tonnellate 11 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Taiwan Tonnellate 9 3 a) di cui non greggi né imbianchiti Taiwan Tonnellate 3 4 Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia Taiwan 1 000 pezzi 41 5 Maglie Taiwan 1 000 pezzi 20 6 Pantaloni tessuti Taiwan 1 000 pezzi 22 7 Bluse Taiwan 1 000 pezzi 15 12 Calze Taiwan 1 000 paia 201 21 Eskimo, giacche a vento, giubbotti Taiwan 1 000 pezzi 33 27 Gonne, gonne-pantaloni Taiwan 1 000 pezzi 30 28 Pantaloni a maglia Taiwan 1 000 pezzi 18 68 Indumenti per bambini piccoli (bébés) Taiwan Tonnellate 10 77 Tute da sci Taiwan Tonnellate 2 35 Tessuti di fibre sintetiche continue Taiwan Tonnellate 64 37 Tessuti di fibre artificiali in fiocco Taiwan Tonnellate 70 74 Abiti a giacca, completi e insiemi Taiwan 1 000 pezzi 24 91 Tende Taiwan Tonnellate 16 97 Reti Taiwan Tonnellate 6 (1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1653/88 del Consiglio (GU n. L 153 del 18. 6. 1988, pag. 3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3058:oj#art-2