Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (2) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20. (3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 83.
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