Art. 2
In vigore dal 24 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(2) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.
(3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 83.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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