Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 38.
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