Art. 1
Il protocollo è modificato come segue:
In vigore dal 22 ott 1990
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « ecu 2 590 » è sostituito da « ecu 2 820 »;
2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « ecu 180 » è sostituito da « ecu 200 » e l'importo « ecu 515 » è sostituito da « ecu 565 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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