Art. 33

Art. 33

In vigore dal 22 ott 1990
1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione dell'; i riferimenti fatti nell' sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente all'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla: i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla; ii) i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di Cipro o della Comunità se essi formano oggetto, nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3; b) prodotti originari di Cipro: i) i prodotti totalmente ottenuti a Cipro; ii) i prodotti che sono ottenuti a Cipro e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla o della Comunità se essi formano oggetto a Cipro di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 3. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture « Cipro » e « Isole Canarie, Ceuta e Melilla » nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2. 5. I prodotti figuranti nell'allegato II sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
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