Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 36. (2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19. DECISIONE N. 3/90 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO del 22 ottobre 1990 che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1972, visto il protocollo all'accordo precitato, firmato il 19 ottobre 1987 a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, in particolare l'articolo 23, considerando che il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo origine », deve essere modificato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dalla suddetta adesione; considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e Cipro, dall'altro, DECIDE:
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