Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 41 del 14. 3. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 41 del 14. 3. 1983, pag. 39. (3) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 6.
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