Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30. (3) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3069:oj#art-2