Art. 3
In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DE MICHELIS
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11.
(3) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3050:oj#art-3