Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11. (3) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 12.
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