Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 184 del 17. 7. 1990, pag. 12. ALLEGATO « ALLEGATO SCALA DI CONCORDANZA Succo Rese in succo (comprese tra) Grado Brix succo naturale (compreso tra) Arance 30 % - 40 % 10° - 12° Mandarini, Clementine e Satsumas 22,5 % - 30 % 10° - 12° Limoni 20 % - 30 % 7° - 8° »
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