Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:
In vigore dal 22 ott 1990
1) Nell'articolo 13, paragrafo 1, al testo delle lettere d) e e) è aggiunto il testo seguente:
« l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti per ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; ».
2) All'articolo 15, paragrafo 1:
a) nel terzo trattino è aggiunto il testo seguente:
« nonché l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; »
b) il testo del quarto trattino è sostituito come segue:
« i quantitativi dei prodotti che escono dallo stabilimento del trasformatore con l'indicazione, per ciascuna partita, del grado di concentrazione espresso in gradi Brix e dell'indirizzo del destinatario. Queste indicazioni possono figurare nei registri mediante rinvio ai documenti giustificativi che devono in tal caso contenere tali informazioni. »
c) è aggiunto il seguente comma:
« inoltre, nel registro sono riportate le seguenti informazioni complementari: i quantitativi di succo acquistati, per prodotto, e il rispettivo grado di concentrazione espresso in gradi Brix. »
3) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:
« il trasformatore conserva per cinque anni la prova del pagamento di qualsiasi prodotto trasformato da esso acquistato. »
4) Nell'articolo 17, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):
« a bis) la corrispondenza tra i quantitativi di materie prime di cui alla lettera a) e quelli di succo ottenuti dalla loro trasformazione, tenendo conto della resa della materia prima e del grado di concentrazione del prodotto finito espresso in gradi Brix. L'equivalenza tra il quantitativo di materia prima utilizzata e il quantitativo di succo ottenuto e il grado di concentrazione Brix è valutata in base alla scala di concordanza riportata nell'allegato; »
5) Nell'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Le autorità competenti designate dagli Stati membri procedono almeno due volte all'anno ad un controllo fisico delle scorte di prodotti trasformati nell'impresa di trasformazione stessa e delle scorte dei prodotti trasformati da questa acquistati. »
6) Nell'articolo 20, è aggiunto il punto seguente:
« 8. I prodotti finiti di cui ai punti da 1 a 5 e al punto 7, con indicazione del grado di concentrazione espresso in gradi Brix; »
7) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3041:oj#art-1