Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 ott 1990
Le diciture di cui all', paragrafo 2, lettera d) all', paragrafo 2, lettera e), all', paragrafo 2, lettera g) e all', paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono quelle che precisano che le persone o le associazioni di persone in causa sono fornitori di un alto dignitario o di un'alta autorità conformemente alle disposizioni, alle consuetudini e agli usi dello Stato membro o del paese terzo destinatario.
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