Art. 7
In vigore dal 16 ott 1990
Le disposizioni dell', paragrafo 2, lettera b) dell', paragrafo 2, lettera c) dell', paragrafo 2, lettera b) e dell', paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2392/89 riguardano tutti i marchi, anche non depositati, purché siano conformi alle disposizioni comunitarie o a quelle dello Stato membro o degli Stati membri nel cui territorio geografico il prodotto è immesso in commercio.
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