Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 ott 1990
1. Il volume nominale di cui all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicato sull'etichetta in ettolitri, litri, centilitri o millilitri, e espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale unità. L'indicazione del volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatto a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl. 2. In applicazione dell', paragrafo 1, secondo comma, e dell', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89 nella designazione di un vino o di mosto d'uve destinati all'esportazione, il volume nominale, qualora le disposizioni del paese terzo interessato lo richiedano, può essere indicato nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato 1 della direttiva 75/106/CEE.
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