Art. 27

Art. 27

In vigore dal 16 ott 1990
In applicazione dell', paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, il disposto dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 1, lettere b), c) e d) dello stesso regolamento non si applica ai vini e ai mosti di uve originari del paesi terzi e da essi importati - che beneficiano delle esenzioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, limitatamente ai quantitativi ivi indicati, purché tali prodotti siano etichettati in conformià delle disposizioni del paese terzo di origine vigenti in materia. mosti di uve e i vini presentati sotto forma di partite per quantitativi non superiori a 15 litri quali campioni commerciali non destinati alla vendita.
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