Art. 24

Art. 24

In vigore dal 16 ott 1990
1. In applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89 gli Stati membri possono ammettere contemporaneamente, per bevande di produzione nazionale, per bevande originari di altri Stati membri e per bevande importate, l'utilizzazione della parola vino : a)se è accompagnata da un nome di frutto di cui al capitolo 8 della nomenclatura combinata e a condizione che la bevanda sia stata ottenuta mediante fermentazione alcolica dello stesso frutto ; b)in altre denominazioni composte, in particolare : -British wine, -Irish wine. 2. Per evitare qualsiasi confusione tra i termini di cui al paragrafo 1 e le parole vino e vino da tavola, gli Stati membri vigilano affinché : -la parola vino sia utilizzata soltanto sotto forma di denominazione composta e in nessun caso sotto forma isolata ; -le denominazioni composte di cui al primo trattino siano indicate sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e colore e di un'altezza che permetta di distinguerle chiaramente da altre indicazioni.
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