Art. 24
In vigore dal 16 ott 1990
1. In applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89 gli Stati membri possono ammettere contemporaneamente, per bevande di produzione nazionale, per bevande originari di altri Stati membri e per bevande importate, l'utilizzazione della parola vino :
a)se è accompagnata da un nome di frutto di cui al capitolo 8 della nomenclatura combinata e a condizione che la bevanda sia stata ottenuta mediante fermentazione alcolica dello stesso frutto ;
b)in altre denominazioni composte, in particolare :
-British wine,
-Irish wine.
2. Per evitare qualsiasi confusione tra i termini di cui al paragrafo 1 e le parole vino e vino da tavola, gli Stati membri vigilano affinché :
-la parola vino sia utilizzata soltanto sotto forma di denominazione composta e in nessun caso sotto forma isolata ;
-le denominazioni composte di cui al primo trattino siano indicate sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e colore e di un'altezza che permetta di distinguerle chiaramente da altre indicazioni.
Storico versioni
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