Art. 23

Art. 23

In vigore dal 16 ott 1990
In applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, gli Stati membri possono prescrivere o approvare un sistema per l'indicazione della data di imbottigliamento per i vini ed i mosti di uve imbottigliati sul loro territorio.
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