Art. 21

Art. 21

In vigore dal 16 ott 1990
1. In applicazione dell', paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 2 e dell'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione nella Comunità solo se condizionato in recipienti : a)con volume nominale di 500 litri o meno ; b)che : siano muniti di un dispositivo di chiusura approvato dall'autorità competente e studiato in modo da evitare qualsiasi possibilità di contraffazione o di contaminazione, oppure, per la loro natura, non possano essere più impiegati dopo l'utilizzazione del loro contenuto ; c)che rechino sull'etichetta o direttamente sul recipiente nello stesso campo visivo : -le parole mosto di uve concentrato rettificato in caratteri alti almeno : -= 20 mm per i recipienti di un volume nominale inferiore a 50 litri, -= 60 mm per i recipienti di un volume nominale uguale o superiore a 50 litri ; -il tenore di zucchero, in grammi di zucchero totale per litro e per chilogrammo, -le altre indicazioni obbligatorie. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1991, il condizionamento in recipienti di 1 000, 2 000 e 5 000 litri a patto che le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), siano rispettate. 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione sfuso, in recipienti di un volume superiore a 500 litri, muniti di un sistema di piombatura o di un dispositivo di chiusura approvati dallo Stato membro, nel caso : a)dell'uso di un recipiente, anche di un compartimento di cisterna, di un mezzo di trasporto, il cui carico è interamente destinato ad un unico stabilimento dove sarà utilizzato : -durante l'elaborazione di un prodotto di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure -per il condizionamento a norma del paragrafo 1 per la vendita ; b)di un trasporto tra due impianti di una stessa impresa di produzione di mosto di uve concentrato rettificato. Nel caso di cui al primo comma lettera a), il destinatario del trasporto informa dell'arrivo del mezzo di trasporto, prima dello scaricamento, l'autorità designata dallo Stato membro in cui lo stabilimento ha sede.
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